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	<title>DESIGN ARTIGIANALE &#187; brevetti</title>
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		<title>CONCORRENZA SLEALE: LE ALTRE FATTISPECIE</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 23:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/concorrenza-sleale-le-altre-fattispecie-ilardi/">CONCORRENZA SLEALE: LE ALTRE FATTISPECIE</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Nei due precedenti articoli abbiamo esaminato gli atti di concorrenza sleale tipizzati di cui all’art 2598 c.c. n. 1 e 2. Come già anticipato, tale elenco non è esaustivo di tutte le possibili condotte anticoncorrenziali che possono essere esperite, ragion per cui l’articolo in questione si chiude con una cosiddetta [&#8230;]</p>
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nei due precedenti articoli abbiamo esaminato gli atti di concorrenza sleale tipizzati di cui all’art 2598 c.c. n. 1 e 2.<br />
Come già anticipato, tale elenco non è esaustivo di tutte le possibili <strong>condotte anticoncorrenziali</strong> che possono essere esperite, ragion per cui l’articolo in questione si chiude con una cosiddetta <strong>clausola generale</strong>, volta a ricomprendere ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, che sia idoneo a <strong>danneggiare</strong> l’altrui azienda.<br />
Va osservato, che la disposizione di cui al n. 3 del summenzionato articolo, che si presenta formalmente come una clausola generale, ricomprende tuttavia una serie di fattispecie cosiddette <strong>tipizzate</strong>, che vengono ricondotte alla disciplina della concorrenza sleale, ciò a seguito di una cospicua applicazione giurisprudenziale della normativa in questione.<br />
Tra le varie tipologie di condotte atipiche in questione, si distinguono quelle che <strong>alterano il mercato</strong> in modo generico, senza danneggiare un determinato concorrente, da quelle che invece si rivolgono ad un’impresa specifica.<br />
Fa sicuramente parte del primo genus di fattispecie la <strong>pubblicità ingannevole</strong>, che viene considerata anticoncorrenziale nel momento in cui sia idonea ad ingannare anche solo astrattamente i destinatari, inducendoli in errore ad usufruire di prodotti o servizi che altrimenti non avrebbero acquistato. Esempi noti di pubblicità ingannevole od occulta si verificano attraverso le inquadrature televisive o cinematografiche mirate a mostrare le qualità di un prodotto non espressamente sponsorizzato, oppure i messaggi di apprezzamento da parte di conduttori televisivi, radiofonici o giornalisti.<br />
Un’ulteriore fattispecie anticoncorrenziale appartenente al primo genus è rappresentata dagli <strong>illeciti ribassi di prezzo</strong>, in particolare nel momento in cui danno luogo alle cosiddette vendite sottocosto.<br />
Un generale abbassamento dei prezzi non è di per sé vietato, essendo anzi la concorrenza sui prezzi una delle manifestazioni più utilizzate in un sistema di libera concorrenza. Ma nel momento in cui il costo è maggiore del prezzo finale di vendita, si presume che tale anomalia sia dovuta al solo fine di <strong>danneggiare</strong> le imprese concorrenti.<br />
In merito, invece, alle <strong>condotte anticompetitive</strong> tipizzate mirate a danneggiare un’impresa specifica, specifichiamo, senza dubbio, la cosiddetta fattispecie dello <strong>storno di dipendenti</strong>. Un’impresa che vede i propri dipendenti dimettersi per trovare subito posto in un’impresa concorrente è danneggiata non solo a causa del ridotto numero del personale, ma ancor più per la perdita di valore creato, che andrà a beneficiare un concorrente.<br />
Va osservato che lo storno di dipendenti non può essere considerato <strong>vietato</strong> in modo assoluto, dal momento che anche il mercato del lavoro deve essere tutelato, permettendo ai lavoratori dipendenti di scegliere liberamente il miglior offerente.<br />
Proprio per l’impossibilità di trovare un bilanciamento oggettivo tra la tutela dell’impresa e quella dei lavoratori, tale condotta, seppur tipizzata, non è stata disciplinata dal codice civile, anche per permettere un’applicazione più elastica della normativa alla fattispecie in considerazione.<br />
L’impresa che pone in essere tale condotta anticompetitiva beneficia altresì della possibilità di sottrarre <strong>segreti aziendali</strong> all’impresa a cui sottrae i dipendenti. Anche la sottrazione di segreti aziendali rientra nel novero delle fattispecie anticompetitive vietate. Ciò nonostante, un punto di criticità è l’individuazione delle informazioni qualificabili come <strong>segreto aziendale</strong>.<br />
Naturalmente, la difficile reperibilità di tali informazioni, oltre che un valore economico delle stesse, costituiscono elementi a favore della qualificazione delle stesse quali segreti aziendali.<br />
Altri fenomeni tipici di concorrenza sleale a danno di imprese determinate sono le cosiddette fattispecie di <strong>concorrenza parassitaria</strong>, che consistono nell’imitazione di iniziative imprenditoriali di imprese concorrenti, quali ad esempio l’<strong>imitazione dei prodotti</strong>, delle modalità di erogazione di un servizio o delle campagne pubblicitarie.<br />
A margine dell’elenco delle azioni anticompetitive di cui all’art 2598 n. 3, può essere senz’altro citato il fenomeno del boicottaggio, ovvero il rifiuto di intrattenere rapporti commerciali con un’impresa determinata, al solo fine di arrecarle un danno ed impedirne la permanenza sul mercato.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Antonio Cammalleri</strong></p>
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		<title>DENIGRAZIONE ED APPROPRIAZIONE DI PREGI</title>
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		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/concorrenza-sleale-denigrazione-ed-appropriazione-di-pregi-brevetti-ilardi/">DENIGRAZIONE ED APPROPRIAZIONE DI PREGI</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Nel precedente articolo ci siamo soffermati sulla prima delle fattispecie tipizzate dall’articolo 2598 del codice civile, che disciplina le c.d. condotte di concorrenza confusoria. La nostra legge vieta anche altre tipologie di condotte che possono essere compiute dagli “imprenditori” per arrecare un danno ingiusto ai loro concorrenti: sono le fattispecie di denigrazione ed appropriazione [&#8230;]</p>
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nel precedente articolo ci siamo soffermati sulla prima delle fattispecie tipizzate dall’articolo 2598 del codice civile, che disciplina le c.d. condotte di concorrenza confusoria.<br />
La nostra legge vieta anche altre tipologie di condotte che possono essere compiute dagli “imprenditori” per arrecare un danno ingiusto ai loro concorrenti: sono le fattispecie di <strong>denigrazione ed appropriazione di pregi</strong>.<br />
Per denigrazione si intende la diffusione di notizie ed apprezzamenti su prodotti e/o sull’attività di un concorrente, che siano idonei a determinarne il discredito.<br />
Per discredito può essere intesa la buona reputazione di cui gode un’impresa, nonché i suoi prodotti o servizi, ragion per cui ogni notizia diffusa che sia effettivamente in grado di screditare l’attività di un’impresa è da considerarsi vietata.<br />
Tuttavia, l’idoneità a determinare il <strong>discredito</strong>, così come indicata dal codice civile, non ha una portata restrittiva nell’individuazione delle condotte da considerarsi vietate.<br />
Può infatti accadere che la diffusione di una notizia non sia in grado di <strong>ledere la reputazione</strong> di un’impresa in modo permanente, bensì sia idonea a screditare la stessa per un breve lasso di tempo, impedendo ad esempio la conclusione di un affare.<br />
Va quindi osservato che anche un discredito che si esaurisca in un periodo ristretto deve sicuramente considerarsi sussumibile nel novero delle <strong>condotte proibite</strong> dall’art 2598 n° 2.<br />
Per diffusione generalmente si intende la divulgazione di una notizia ad un numero indeterminato di persone, o quanto meno ad una pluralità di soggetti. Ciò nonostante, una comunicazione negativa ad una singola persona, quale un cliente, idonea ad arrecare un <strong>danno concorrenziale</strong>, può causare un danno uguale, se non addirittura maggiore della diffusione di una notizia ad una pluralità di persone, che magari non siano neanche dei concorrenti potenziali. Non vi è ancora certezza sulla possibilità di vietare quest’ultimo tipo di condotta, anche se appare plausibile la possibilità di un’applicazione analogica del divieto per la diffusione al pubblico di <strong>notizie screditanti</strong>.<br />
L’aspetto tuttavia più interessante dell’interpretazione di questa norma é sicuramente il problema in merito alla verità o<strong> falsità</strong> delle notizie diffuse.<br />
È fuor di dubbio che la diffusione di notizie false idonee a screditare un’impresa è vietata dalla norma esaminata. Ma nel caso in cui tali notizie siano veritiere si potrebbe eccepire l’assenza di illiceità di tale condotta, la quale non è necessariamente volta a screditare un concorrente, quanto piuttosto a fornire una corretta informazione. La stessa giurisprudenza riconosce ed ammette la <strong>liceità concorrenziale</strong> della diffusione di notizie vere, anche se queste possono effettivamente screditare un concorrente. L’altra condotta vietata dall’art 2598 n° 2 è la cosiddetta <strong>appropriazione di pregi</strong>, che consiste nell’appropriarsi di pregi dei prodotti o dell’impresa concorrente, ossia nell’attribuire alla propria impresa delle qualità o delle caratteristiche che sono in realtà spettanti ad imprese concorrenti.<br />
Si fa quindi riferimento anche alle cosiddette <strong>condotte di agganciamento</strong> alla notorietà altrui, inteso come far credere al pubblico di avere le stesse caratteristiche possedute da altre imprese note, beneficiando quindi della notorietà di quest’ultime per avere maggior credito sul mercato.<br />
Questo tipo di condotta parassitaria permette ad un’impresa di approfittare dell’altrui lavoro per risparmiare tempo e risorse per rendere noto il proprio prodotto al pubblico, ad esempio riproducendo il <strong>marchio</strong> dell’impresa concorrente preceduto dalla parola “tipo”, in modo da escluderne la confondibilità, ma attribuendone le stesse caratteristiche.<br />
Altro caso tipico di appropriazione dei pregi è l’uso di <strong>tabelle comparative</strong>, in cui i propri prodotti sono presentati come equivalenti ad altri ben più noti.<br />
Infine, l’apposizione ai propri prodotti di <strong>contrassegni di conformità</strong> del proprio prodotto a norme di garanzia di qualità è senza dubbio considerata come illecita appropriazione di pregi.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Antonio Cammalleri</strong></p>
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		<title>LA CONCORRENZA SLEALE CONFUSORIA</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/concorrenza-sleale-confusoria-brevetti/">LA CONCORRENZA SLEALE CONFUSORIA</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Tra i vari atti di concorrenza sleale disciplinati dall’articolo 2598 c.c., due condotte in particolare possono essere ricomprese nel genus delle fattispecie confusorie: l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri e l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente. Queste [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/concorrenza-sleale-confusoria-brevetti/">LA CONCORRENZA SLEALE CONFUSORIA</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tra i vari atti di concorrenza sleale disciplinati dall’articolo 2598 c.c., due condotte in particolare possono essere ricomprese nel genus delle fattispecie <strong>confusorie</strong>: l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri e l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente.<br />
Queste due fattispecie sono accomunate per il fatto di essere idonee a generare confusione tra la propria attività e quella esercitata da un concorrente.<br />
Se a seguito della condotta posta in essere da un imprenditore si verifica una concreta possibilità che i <strong>consumatori</strong> confondano la provenienza del prodotto in questione allora la fattispecie posta in essere può essere considerata come un atto di <strong>concorrenza sleale</strong>.<br />
Oltre a queste due fattispecie tipizzate dal codice, è presente nello stesso articolo del codice una clausola generale, volta ad individuare qualsiasi altro atto che sia idoneo ad ingenerare confusione nei consumatori in merito alla provenienza del prodotto. Ad ogni modo la tipizzazione delle due fattispecie summenzionate è utile ai fini di una più facile individuazione di condotte che possono essere adottate dagli imprenditori con maggiore frequenza.<br />
L’elemento comune a queste tre fattispecie è la loro idoneità a <strong>confondere</strong> il consumatore sulla base di una riproduzione di una o più caratteristiche tipiche dei prodotti di imprenditori concorrenti. Queste caratteristiche possono consistere non solo in determinate qualità del prodotto in sè, ma anche e soprattutto in <strong>segni distintivi</strong> che permettono di identificare un determinato prodotto.<br />
Tra i segni distintivi passibili di un uso abusivo da parte del concorrente o di un’imitazione servile si possono citare il<strong> marchio, l’insegna e la ditta</strong>.<br />
Nondimeno i segni distintivi possono più semplicemente consistere in parole, figure, suoni o anche solo nella forma di un prodotto.<br />
Va da sé osservare che nel caso in cui vengano utilizzati segni distintivi denominativi appartenenti legittimamente ad un altro imprenditore, quali ad esempio il nome di un prodotto, allora si ricade nella prima fattispecie indicata.<br />
Quando invece la confusione viene generata dall’utilizzo di una forma, una confezione, od un segno comunemente e legittimamente utilizzato da un imprenditore allora si ricade nella seconda fattispecie indicata, ossia l’<strong>imitazione servile</strong>.<br />
Affinché si possa concretizzare la possibilità di confusione è quindi necessario che il segno imitato sia in grado di distinguere in modo effettivo i prodotti o l’attività di un imprenditore da quelli di un concorrente. La capacità distintiva del segno imitato va valutata in base alla concreta idoneità dello stesso ad essere percepita dal consumatore medio come un elemento di distinzione rispetto a <strong>prodotti simili</strong> o equivalenti.<br />
Questa capacità distintiva può esistere ab origine nel momento in cui viene immediatamente percepita dal pubblico dalla prima immissione in commercio del prodotto, ma può anche mutare nel corso del tempo.<br />
Può accadere infatti che la capacità distintiva di un prodotto possa essere acquisita dallo stesso successivamente in base ad un utilizzo ripetuto dello stesso e ad una sua maggiore diffusione tra il pubblico. Analogamente può accadere che un segno idoneo in un primo momento a generare capacità distintiva perda tale capacità con il passare del tempo, restando privo quindi della corrispondente tutela offerta dalla legge.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Antonio Cammalleri</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/concorrenza-sleale-confusoria-brevetti/">LA CONCORRENZA SLEALE CONFUSORIA</a><br />
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		<title>LA CONCORRENZA SLEALE: PRESUPPOSTI</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 00:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/la-concorrenza-sleale-presupposti-pietro-ilardi-brevetti/">LA CONCORRENZA SLEALE: PRESUPPOSTI</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Nell’articolo di questo mese intendiamo soffermarci in merito alla disciplina sulla concorrenza sleale. Preliminarmente, osserviamo che l’iniziativa economica e la concorrenza sono libertà tutelate a livello costituzionale. L’articolo 41 della Costituzione, infatti, stabilisce che “l’iniziativa economica privata è libera”. Essa, tuttavia, “non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/la-concorrenza-sleale-presupposti-pietro-ilardi-brevetti/">LA CONCORRENZA SLEALE: PRESUPPOSTI</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nell’articolo di questo mese intendiamo soffermarci in merito alla disciplina sulla concorrenza sleale.<br />
Preliminarmente, osserviamo che l’iniziativa economica e la concorrenza sono libertà tutelate a livello costituzionale. L’articolo 41 della Costituzione, infatti, stabilisce che “l’iniziativa economica privata è libera”. Essa, tuttavia, “non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.<br />
Libertà di iniziativa economica, che comprende sia le attività imprenditoriali in senso stretto, che le altre attività economiche scaturenti da vincoli contrattuali. Naturalmente, tale libertà trova un limite nel momento in cui il suo esercizio si manifesta in maniera tale da ledere diritti di altra specie, che trovano pari tutela nella Costituzione stessa. Ci si riferisce alle cosiddette utilità sociale, sicurezza, libertà in senso stretto e dignità umana.<br />
Oltre alla libertà di iniziativa economica, trova presidio nella Costituzione, seppur in modo meno evidente, la libertà di concorrenza. All’interno dell’elenco di cui all’<strong>art. 117 Cost comma 2</strong>, in merito alle materie per le quali lo Stato esercita il potere legislativo in modo esclusivo, è possibile trovare la “tutela della concorrenza”.<br />
Il diritto della concorrenza, noto anche come diritto antitrust, è molto vasto, e si è sviluppato in Italia in epoca piuttosto recente, in seguito all’approvazione della <strong>legge 287/90</strong>, la quale ha implementato a livello nazionale le disposizioni indicate dal <strong>Trattato di Roma del 1957</strong> concernenti le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante, disciplina che, va osservato, trova applicazione solamente con riferimento a condotte poste in essere da “<strong>agenti</strong>” economici che detengono delle determinate e considerevoli quote di mercato.<br />
Ben prima dell’approvazione della summenzionata legge sul <strong>diritto antitrust</strong>, il nostro sistema legislativo vietava già, e vieta tuttora, determinate condotte le quali possono essere esercitate da tutti gli agenti economici, a prescindere dalla loro quota di mercato.<br />
Queste pratiche vengono ricomprese all’interno di un’apposita sezione del Codice Civile, denominata<br />
“Concorrenza sleale”. In particolare, l’<strong>art. 2598 c.c</strong>. elenca le possibili ipotesi di concorrenza sleale, tra cui vengono ricomprese:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>l’uso di nomi o di segni distintivi idonei a produrre confusione con altri nomi o segni distintivi legittimamente utilizzati da altri soggetti;</li>
<li>l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente;</li>
<li>la diffusione di notizie ed apprezzamenti su prodotti o sull’attività di un concorrente, che siano idonei a determinarne il discredito;</li>
<li>l’appropriazione di pregi di prodotti di un concorrente.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Vengono poi ricompresi, in linea generale ed omnicomprensiva, tutti quei comportamenti non conformi ai principi di correttezza professionale che siano idonei a danneggiare l’altrui azienda.<br />
Si intuisce che tali fattispecie non possono essere compiute da un soggetto qualsiasi, ma devono ricorrere dei determinati presupposti soggettivi in capo sia al soggetto attivo, inteso come colui che compie gli atti di concorrenza sleale, ed il <strong>soggetto passivo</strong>, ossia colui che subisce tale condotta. Sembra ovvio, ma è doveroso ricordare, che poiché la legge fa riferimento ad atti di <strong>concorrenza sleale</strong>, i due soggetti devono svolgere la propria attività in una situazione di effettiva concorrenza, quindi quando essi svolgono una simile attività di produzione o scambio di beni o servizi, idonea a soddisfare gli stessi bisogni, o bisogni simili.<br />
Ai fini dell’individuazione del rapporto di concorrenza tra i due agenti, vengono presi in considerazione degli opportuni parametri, come ad esempio la stessa clientela o l’identità dei prodotti o dei servizi, o la condivisione dello stesso <strong>profilo territoriale</strong>.<br />
Altro requisito fondamentale per l’applicazione di tale disciplina è la qualifica di imprenditore in capo sia al soggetto attivo che al soggetto passivo. Tuttavia, ai fini della sussistenza di tale requisito è sufficiente che venga esercitata di fatto un’attività economica organizzata di produzione o scambio di beni o servizi. Da ultimo, è importante notare che la disciplina di cui all’<strong>art. 2598 c.c</strong>., ove ne ricorrano i requisiti, è cumulabile con la disciplina specifica posta a tutela dei marchi, dei disegni e modelli e dei modelli di utilità di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli. In tema di concorrenza sleale saremo più dettagliati negli articoli che seguiranno.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Antonio Cammalleri</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/la-concorrenza-sleale-presupposti-pietro-ilardi-brevetti/">LA CONCORRENZA SLEALE: PRESUPPOSTI</a><br />
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		<title>LA TUTELA DELL&#8217;OPERA IN ARCHITETTURA</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/brevetti-tutela-opera-in-architettura/</link>
		<comments>https://www.designartigianale.it/brevetti-tutela-opera-in-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Nello scritto di questo mese ci soffermeremo sulle opere dell’architettura. Nell’ambito della disciplina sul diritto d’autore l&#8217;oggetto meritevole di tutela è rappresentato dalle opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo “che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma [&#8230;]</p>
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nello scritto di questo mese ci soffermeremo sulle <strong>opere dell’architettura</strong>. Nell’ambito della disciplina sul diritto d’autore l&#8217;oggetto meritevole di tutela è rappresentato dalle opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo “<em><strong>che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione</strong></em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge, pur riconoscendoli come meritevoli di tutela, riserva una disciplina differenziata ai disegni ed alle <strong>opere dell’architettura</strong> (art. 2 legge sul diritto d’autore).<br />
Il diritto d’autore fa sì che in capo all’autore sorgano due diritti: il diritto morale di paternità sull’opera o sul progetto realizzato ed il diritto di sfruttare economicamente l&#8217;opera.<br />
Per quanto riguarda le opere dell’architettura, tuttavia, la disciplina del diritto di paternità subisce una deroga in peius.<br />
In virtù dell’<strong>articolo 20, comma 2</strong> della sopra citata legge “<em>l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all&#8217;<strong>opera già realizzata</strong></em>.”<br />
In altri termini, nel caso in cui risultasse necessario apportare delle modifiche all’opera, nel corso della sua realizzazione o successivamente, l’autore non vi si potrà opporre.<br />
Tale disposizione sembrerebbe riferirsi alle sole opere dell’architettura.<br />
Tuttavia, secondo l’orientamento della più recente dottrina, concernerebbe anche le <strong>opere del design</strong>.<br />
E’ doveroso evidenziare che il requisito della necessità è condizione necessaria e sufficiente per eseguire le modifiche all’opera.<br />
Tuttavia cosa debba intendersi come necessario rimane ancora controverso.<br />
La dottrina maggioritaria ritiene che le modifiche necessarie siano solo quelle oggettive, imposte da ragioni tecniche, urbanistiche, ambientali e legali.<br />
La giurisprudenza, al contrario, predilige una nozione più ampia di necessità, ivi comprese <strong>ragioni puramente economiche.</strong><br />
Il legislatore interviene con un’ulteriore deroga, in tal caso in meius, laddove all’opera sia riconosciuto un importante <strong>carattere artistico</strong> dalla competente autorità statale.<br />
Infatti, in tal caso, sarà l’autore il soggetto tenuto allo studio ed all’attuazione delle modificazioni.<br />
Da una parte tale previsione può essere considerata come uno strumento a presidio dell’originalità dell’opera e dell’espressione dell’architetto, dall’altra come una sorta di “<strong>sopruso</strong>” nei confronti di quest’ultimo, nel caso in cui non volesse apportar alcun tipo di modifica ad un’opera che, nella sua originale realizzazione, egli ritiene compiuta.<br />
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si tenga in considerazione che l’<strong>articolo 22</strong> della citata legge prevede l’impossibilità per l’autore che abbia conosciuto ed accettato le modifiche alla propria opera di agire per impedire l’esecuzione delle stesse.<br />
Tale impossibilità trova la sua ratio nel conflitto tra <strong>diritto d’autore e diritto di proprietà</strong> vantato dal terzo che intenda apportare le modifiche: il legislatore mostra il suo favore nei confronti di quest’ultimo, pur mitigandolo nel caso di sussistenza dell’importante carattere artistico.<br />
Con particolare riferimento agli effetti prodotti dal riconoscimento dell’ importante carattere artistico va osservata la natura strettamente personale della tutela.<br />
L’istanza volta al riconoscimento può, infatti, essere presentata esclusivamente su iniziativa privata dall’autore. Ciò comporta la non trasmissibilità agli eredi e/o a soggetti terzi delle facoltà di studio e di apporto delle modifiche all’opera.<br />
Da ciò consegue che tale disposizione legislativa tutela solamente l’<strong>autore</strong> e solo indirettamente l’<strong>opera</strong>, la quale, una volta scomparso il suo autore, potrà essere liberamente modificata o addirittura distrutta ogni qualvolta si rendesse ipoteticamente ed astrattamente necessario l’apporto di tali modifiche.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong><br />
<strong>Antonio Cammalleri</strong></p>
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		<title>LE INVENZIONI BREVETTUALI</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/normativa-delle-invenzioni-brevettuali/</link>
		<comments>https://www.designartigianale.it/normativa-delle-invenzioni-brevettuali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[brevetti]]></category>

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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Nello scritto di questo mese, soffermeremo la nostra attenzione sulla categoria delle invenzioni brevettuali, più comunemente chiamati brevetti (il cui segno distintivo è il marchio). La normativa di riferimento è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (di seguito “CPI”) e nelle norme dettate dal [&#8230;]</p>
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nello scritto di questo mese, soffermeremo la nostra attenzione sulla categoria delle <strong>invenzioni brevettuali</strong>, più comunemente chiamati brevetti (il cui segno distintivo è il <a href="https://www.designartigianale.it/normativa-funzione-e-tutela-marchio-e-brevetto/">marchio</a>).<br />
La normativa di riferimento è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (di seguito “CPI”) e nelle norme dettate dal Codice Civile in materia di “Invenzioni industriali”.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ bene, sin da ora, specificare che per<strong> invenzione industriale</strong> debba intendersi “<em>la soluzione concreta nel campo della produzione economica, di un problema tecnico, per effetto della creazione di una mente umana, eccedente le normali conoscenze, in applicazione della tecnica contemporanea</em>”.<br />
All’interno di questa macrocategoria ritroviamo le invenzioni brevettuali, di cui ci occuperemo qui, i modelli di utilità, i modelli ed i disegni industriali, già oggetto dei nostri precedenti scritti.<br />
Nelle normativa in vigore non si rinviene una definizione in termini espliciti di invenzione brevettuale la quale, sia in ambito nazionale sia in ambito comunitario ed internazionale, viene considerata “la soluzione originale di un problema tecnico”.<br />
Il Codice Civile, art. 2585, fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di invenzioni brevettabili, tra le quali “<em>un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali</em>”.<br />
Affinché le invenzioni industriali possano essere oggetto di tutela, e quindi di brevetto, è necessario che siano in possesso di determinati requisiti, i c.d. requisiti di validità: industrialità, novità, originalità e liceità.<br />
Ai sensi dell’art. 49 CPI “<em>un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”; in sintesi l’industrialità è da intendersi quale “fabbricabilità industriale o utilizzabilità industriale</em>”.<br />
Ai sensi degli artt. 46 e 47 CPI “<em>un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”. A riguardo, il comma 2 dell’art. 46 CPI si preoccupa di specificare che “lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero pr</em>i<em>ma della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo</em>”.<br />
Si tenga in considerazione che il requisito della novità non sussiste laddove vi siano fatti di anteriorità e/o predivulgazioni. Per fatti di anteriorità devono intendersi “<em>tutte le conoscenze, brevettate o non brevettate, diffuse in qualunque modo in Italia o all’estero, anteriormente alla data della domanda di brevetto, a prescindere dal fatto che siano o meno note all’inventore</em>”; la predivulgazione è rappresentata, invece, dalla “<em>comunicazione, volontaria o meno, dell’invenzione da parte dell’inventore a soggetti terzi in data anteriore alla domanda di brevetto</em>”.<br />
Ai sensi dell’art. 48 CPI un’invenzione è originale “<em>se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica</em>”; secondo l’impostazione dottrinale più moderna, alla luce anche di quanto ritenuto in ambito comunitario ed internazionale, detto requisito si riscontra laddove l’invenzione si ponga ad una “distanza qualificata” dallo stato della tecnica.<br />
Il requisito della liceità è stabilito, infine, nell’art. 50 CPI ai sensi del quale “<em>non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume</em>”.<br />
Ci preme, qui, evidenziare che il soggetto che ha ottenuto un brevetto acquista il diritto esclusivo di utilizzazione dell’invenzione nel territorio dello Stato concedente per un certo periodo (in Italia, così come nella maggior parte degli altri Paesi, tale periodo è di venti anni).<br />
Sempre nell’ambito della <a href="https://www.designartigianale.it/avvocato-ilardi-tutela-marchio-autoproduzione/"><strong>tutela del marchio</strong></a> garantita in tema di invenzioni brevettabili, rileviamo che il diritto ad essere riconosciuto come autore nasce con l’invenzione stessa ed è un diritto inalienabile ed intrasmissibile: grazie ad esso l’inventore gode del diritto di pretendere che il suo nome venga menzionato sul brevetto e di agire per il riconoscimento della paternità dell’invenzione.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-delle-invenzioni-brevettuali/">LE INVENZIONI BREVETTUALI</a><br />
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		<title>MARCHIO</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/normativa-funzione-e-tutela-marchio-e-brevetto/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[brevetti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-funzione-e-tutela-marchio-e-brevetto/">MARCHIO</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Nello scritto di questo mese, ci soffermeremo sul segno distintivo dei brevetti rappresentato dal marchio. In primo luogo evidenziamo che per marchio si intende il segno idoneo a distinguere i vari prodotti e servizi tra quelli offerti da un imprenditore, consentendo ai consumatori di operare una scelta corretta e vantaggiosa [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-funzione-e-tutela-marchio-e-brevetto/">MARCHIO</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nello scritto di questo mese, ci soffermeremo sul segno distintivo dei <a href="https://www.designartigianale.it/le-invenzioni-brevettuali/">brevetti</a> rappresentato dal <strong>marchio</strong>.<br />
In primo luogo evidenziamo che per marchio si intende il segno idoneo a distinguere i vari prodotti e servizi tra quelli offerti da un imprenditore, consentendo ai consumatori di operare una scelta corretta e vantaggiosa sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">La normativa si rinviene nel c.d. Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e nella disciplina specifica di cui al Codice Civile in materia di “Segni distintivi”, nel Capo dedicato al Marchio.<br />
Tra le diverse funzioni che tale segno dovrebbe presentare, quella <strong>distintiva</strong> è considerata preminente: il marchio deve consentire al pubblico di riconoscere con facilità i prodotti ed i servizi provenienti da un certo imprenditore e di selezionare, in tal modo, tra i molti prodotti simili quello ritenuto comparativamente migliore.<br />
Il marchio dovrebbe avere, altresì, una funzione di indicazione di <strong>provenienza</strong> del prodotto o del servizio da una fonte di produzione che garantisce nel tempo il mantenimento di identiche caratteristiche merceologiche.<br />
Da ultimo, ma non per importanza, tale segno distintivo dovrebbe svolgere una funzione attrattiva volta a creare un legame suggestivo tra il prodotto o il servizio ed il consumatore.<br />
Passando ora ai <strong>requisiti di validità</strong> del marchio, essi sono: la capacità distintiva o originalità, la novità, la verità e la liceità. La mancanza, anche solo di uno di essi, è considerata “<em>impedimento alla registrazione (se interviene nel momento della registrazione) o motivo di nullità</em>”.<br />
L’originalità corrisponde alla sopra indicata funzione distintiva che il marchio deve svolgere. Essa è rappresentata dalle caratteristiche che il segno deve avere affinché sia idoneo ad evidenziare al consumatore una species di prodotto o servizio all’interno di una medesima categoria merceologica. Ben si comprende l’importanza di tale requisito se teniamo in considerazione che da essa dipende il grado di<strong> tutela del marchio</strong> e, di conseguenza, la sua forza. Tanto più un marchio sarà originale (e, quindi, distante dal prodotto e/o dal servizio) tanto più esso sarà considerato forte. Per tali ragioni i marchi puramente descrittivi del prodotto e/o del servizio sono considerati nulli per assenza del requisito dell’originalità.<br />
Ai sensi dell’art. 12 del Codice della Proprietà Intellettuale la novità deve essere intesa come la diversità che il marchio deve presentare rispetto agli altri marchi ed ai segni distintivi, in particolare ai marchi ed ai segni distintivi eguali o simili sui quali un terzo soggetto abbia acquistato un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio di cui si tratta.<br />
Il requisito della verità è espresso dall’art. 14 lett.b) ai sensi del quale non possono costituire valido marchio “<em>i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi</em>”.<br />
Con riferimento al requisito della liceità la legge individua diverse ipotesi. In particolare, sono privi di tale requisito “<em>i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume” (art. 14 lett.a), “gli stemmi e gli altri segni protetti da convenzioni internazionale</em>” (art. 10, comma 1), “<em>gli stemmi e gli altri segni che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione</em>” (art. 10, comma 1).</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-funzione-e-tutela-marchio-e-brevetto/">MARCHIO</a><br />
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		<title>MODELLI COMUNITARI</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/normativa-modelli-disegni-comunitari-artigianato/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[brevetti]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-modelli-disegni-comunitari-artigianato/">MODELLI COMUNITARI</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti &#8220;disegni e modelli comunitari&#8220;. Dalla stessa definizione ben si comprende che tali disegni e modelli costituiscono un titolo di protezione che ha valore su tutto il territorio comunitario, titolo che è stato creato dal Regolamento n. 6/02/CE, [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-modelli-disegni-comunitari-artigianato/">MODELLI COMUNITARI</a><br />
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-modelli-disegni-comunitari-artigianato/">MODELLI COMUNITARI</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato nel <a href="https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/">precedente scritto</a>, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti &#8220;<strong>disegni e modelli comunitari</strong>&#8220;. Dalla stessa definizione ben si comprende che tali disegni e modelli costituiscono un <strong>titolo di protezione</strong> che ha valore su tutto il territorio comunitario, titolo che è stato creato dal Regolamento n. 6/02/CE, lasciando al Regolamento n. 2245/02/CE le modalità di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vantaggio di una <strong>registrazione</strong> di un disegno o modello comunitario è che questa avrà gli stessi effetti di una registrazione avvenuta nei singoli Stati.<br />
La definizione si rinviene nell’art. 3 del primo dei citati regolamenti laddove è previsto che per <strong>disegno o modello</strong> debba intendersi “<em>l&#8217;aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento</em>”.<br />
Per quanto concerne i <strong>requisiti di validità</strong>, essi sono i medesimi richiesti ai fini di una valida registrazione in ambito nazionale.<br />
In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 6/02/CE “<em>un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale</em>”, specificando al comma 2 che “<em>il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se: a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest&#8217;ultimo, e b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità</em>”.<br />
Quanto al requisito della novità l’art. 5 dispone, in particolare, che detta caratteristica ricorre quando “<em>nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico”, specificando che per identici debbano intendersi i disegni o modelli le cui caratteristiche siano diverse per “dettagli irrilevanti</em>”.<br />
Anche per quanto riguarda l’<strong>efficacia temporale</strong> della registrazione la disciplina comunitaria ricalca quella nazionale, infatti è quinquennale e può essere prorogata fino ad un massimo di venticinque anni.<br />
La normativa comunitaria distingue tra disegni o modelli oggetto o meno di una registrazione.<br />
Infatti ai sensi dell’art. 19 il disegno o modello registrato “<em>conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo ai terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione…la fabbricazione, l&#8217;offerta, la commercializzazione, l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione o l&#8217;impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti</em>”; il disegno o modello comunitario non registrato, invece, “<em>conferisce al titolare il diritto di vietare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l&#8217;utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto</em>”.<br />
E’ bene evidenziare che la disciplina vigente in ambito comunitario consente anche che i disegni o modelli comunitari non oggetto di registrazione, ma che presentano i requisiti richiesti, vedano riconosciuta una qualche forma di protezione, infatti l’art. 11 dispone che “<em>il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità</em>”.<br />
Parte della dottrina, tuttavia, evidenzia che nel caso di un disegno o modello non registrato potrebbero emergere alcuni profili di criticità, ad esempio con particolare riferimento alla prova della divulgazione.<br />
Da ultimo appare opportuno sottolineare che gode del <strong>diritto di priorità</strong> chiunque decida di depositare una domanda di disegno o modello comunitario, consistente nella facoltà di rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente deposito nazionale del medesimo disegno o modello.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/normativa-modelli-disegni-comunitari-artigianato/">MODELLI COMUNITARI</a><br />
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		<title>DISEGNI E MODELLI</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 00:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà intellettuale]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/">DISEGNI E MODELLI</a><br />
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<p>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti disegni e modelli. A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del Codice della Proprietà Intellettuale il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “l’aspetto dell’intero prodotto o di [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/">DISEGNI E MODELLI</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti <strong>disegni e modelli</strong>.<br />
A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del <strong>Codice della Proprietà Intellettuale</strong> il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “<em>l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in virtù della suesposta definizione, ben si comprende che ciò che il Legislatore ha voluto tutelare è l’<strong>aspetto esteriore</strong> di un prodotto.<br />
Novità, carattere individuale e liceità costituiscono i requisiti necessari per accedere alla registrazione. Più precisamente un disegno o modello è nuovo se “<em>nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima”. La norma precisa, poi, che “i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti</em>” (art. 32 C.P.I).<br />
Quanto al requisito del carattere individuale, l’art. 33 C.P.I. stabilisce che il disegno o modello ne è in possesso “<em>se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima</em>”. La dottrina dominante ritiene che il carattere individuale debba essere inteso come carattere distintivo con riferimento al cosiddetto utilizzatore informato e non al consumatore medio.<br />
Quanto all’ultimo dei requisiti richiesti, la liceità, come intuibile, non si può procedere con la registrazione se il disegno o modello sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume; in ogni caso, l’art. 33 bis precisa che “<em>il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa</em>”.<br />
E’opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 35 del citato Codice, anche le parti staccate di un prodotto più complesso sono registrabili come disegni e modelli; infatti “<em>il disegno o modello applicato o incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità</em>”.<br />
La registrazione di un disegno e modello ha efficacia quinquennale e può essere prorogata fino ad un massimo di venticinque anni. La legge consente, altresì, il cosiddetto deposito plurimo per una molteplicità di disegni e modelli a condizione, però, che gli stessi debbano essere attuati o incorporati in prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica.<br />
Nei prossimi scritti affronteremo la tutela del design comunitario, registrato e di fatto, nonché della cosiddetta tutela d’autore.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong></p>
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		<title>MODELLO DI UTILITÀ</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 00:00:59 +0000</pubDate>
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<p>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI Accanto ai brevetti per invenzione (che proteggono la soluzione nuova di un problema tecnico), il nostro sistema prevede un secondo tipo di tutela riservato ai c.d. Modelli Industriali, tra i quali sono ricompresi due tipi autonomi di creazioni: i Modelli di Utilità e i Modelli e Disegni. La disciplina dei [&#8230;]</p>
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Accanto ai brevetti per invenzione (che proteggono la soluzione nuova di un problema tecnico), il nostro sistema prevede un secondo tipo di tutela riservato ai c.d. Modelli Industriali, tra i quali sono ricompresi due tipi autonomi di creazioni: i <strong>Modelli di Utilità</strong> e i <strong>Modelli e Disegni</strong>.<br />
La disciplina dei <strong>Modelli Industriali</strong> è contenuta, a livello nazionale, nel Codice Civile e, nel dettaglio, nel c.d. Codice della Proprietà Intellettuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Modelli di Utilità e Modelli e Disegni hanno in comune il solo fatto che hanno ad oggetto una forma, ovvero la forma nuova di un prodotto che possa essere industrializzato, seppur con funzioni ben distinte.<br />
Nel caso dei <strong>Modelli di Utilità</strong> viene protetta, tramite il rilascio di un vero e proprio brevetto, la forma nuova di un prodotto industriale, idonea a conferire al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego (art. 82 C.p.i.). Viene quindi concessa protezione ad una vera e propria innovazione tecnologica. Per questo motivo risulta immediato l’accostamento alla tutela prevista per i brevetti per invenzione. Non a caso la specifica disciplina prevista per i Modelli di Utilità spesso rinvia alla disciplina generale in materia di invenzioni.<br />
Non è semplice individuare una distinzione netta tra Modello di utilità ed Invenzione. Dottrina e Giurisprudenza si alternano tra un criterio c.d. quantitativo, che vede il Modello di Utilità come un’invenzione minore, e un c.d. criterio qualitativo, per il quale nel Modello di Utilità mancherebbe la soluzione nuova di un problema tecnico, agendo l’innovazione solo su aspetti marginali ed esecutivi di ciò che è già noto.<br />
Personalmente ritengo più semplice definire il Modello di Utilità come una forma nuova ed originale attraverso la quale un prodotto noto acquisisce maggiore utilità. Rientra sicuramente nel concetto di Modello di Utilità quella forma nuova ed originale che migliora un prodotto esistente.<br />
Come deducibile dalla norma, costituiscono requisiti essenziali di validità del brevetto per Modello di Utilità la novità (intesa come novità assoluta), l’originalità, ovvero la particolare efficacia o comodità funzionale del prodotto e, ovviamente, la liceità.<br />
Il brevetto per Modello di Utilità ha efficacia dieci anni.<br />
Come per le invenzioni industriali, ai Modelli di Utilità si applica la disciplina delle invenzioni del dipendente e quella della licenza obbligatoria.<br />
E’ importante sapere che è possibile ottenere per un medesimo prodotto il rilascio contestuale di un brevetto per Modello di utilità ed una registrazione come Disegno e Modello.<br />
Ciò può accadere quando una stessa forma svolge contemporaneamente sia funzioni di utilità che decorative, ovvero puramente estetiche.<br />
Ovviamente nel mio prossimo scritto, ai fini di una maggiore chiarezza, sarà mia cura esaminare la disciplina riservata ai Modelli e Disegni.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong></p>
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