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	<title>DESIGN ARTIGIANALE &#187; proprietà intellettuale</title>
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		<title>DISEGNI E MODELLI</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 00:00:25 +0000</pubDate>
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<p>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti disegni e modelli. A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del Codice della Proprietà Intellettuale il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “l’aspetto dell’intero prodotto o di [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/">DISEGNI E MODELLI</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti <strong>disegni e modelli</strong>.<br />
A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del <strong>Codice della Proprietà Intellettuale</strong> il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “<em>l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in virtù della suesposta definizione, ben si comprende che ciò che il Legislatore ha voluto tutelare è l’<strong>aspetto esteriore</strong> di un prodotto.<br />
Novità, carattere individuale e liceità costituiscono i requisiti necessari per accedere alla registrazione. Più precisamente un disegno o modello è nuovo se “<em>nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima”. La norma precisa, poi, che “i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti</em>” (art. 32 C.P.I).<br />
Quanto al requisito del carattere individuale, l’art. 33 C.P.I. stabilisce che il disegno o modello ne è in possesso “<em>se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima</em>”. La dottrina dominante ritiene che il carattere individuale debba essere inteso come carattere distintivo con riferimento al cosiddetto utilizzatore informato e non al consumatore medio.<br />
Quanto all’ultimo dei requisiti richiesti, la liceità, come intuibile, non si può procedere con la registrazione se il disegno o modello sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume; in ogni caso, l’art. 33 bis precisa che “<em>il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa</em>”.<br />
E’opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 35 del citato Codice, anche le parti staccate di un prodotto più complesso sono registrabili come disegni e modelli; infatti “<em>il disegno o modello applicato o incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità</em>”.<br />
La registrazione di un disegno e modello ha efficacia quinquennale e può essere prorogata fino ad un massimo di venticinque anni. La legge consente, altresì, il cosiddetto deposito plurimo per una molteplicità di disegni e modelli a condizione, però, che gli stessi debbano essere attuati o incorporati in prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica.<br />
Nei prossimi scritti affronteremo la tutela del design comunitario, registrato e di fatto, nonché della cosiddetta tutela d’autore.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong></p>
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