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	<title>DESIGN ARTIGIANALE &#187; TUTELA</title>
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		<title>DISEGNI E MODELLI</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 00:00:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/">DISEGNI E MODELLI</a><br />
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<p>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti disegni e modelli. A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del Codice della Proprietà Intellettuale il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “l’aspetto dell’intero prodotto o di [&#8230;]</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/codice-proprieta-intellettuale-tutela-disegni-modelli/">DISEGNI E MODELLI</a><br />
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>LA TUTELA DEI MODELLI INDUSTRIALI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato nel precedente scritto, è opportuno soffermare ora la nostra attenzione sui cosiddetti <strong>disegni e modelli</strong>.<br />
A livello nazionale i disegni e modelli trovano la loro puntuale nozione nell’art. 31 del <strong>Codice della Proprietà Intellettuale</strong> il quale stabilisce che possono essere oggetto di registrazione “<em>l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in virtù della suesposta definizione, ben si comprende che ciò che il Legislatore ha voluto tutelare è l’<strong>aspetto esteriore</strong> di un prodotto.<br />
Novità, carattere individuale e liceità costituiscono i requisiti necessari per accedere alla registrazione. Più precisamente un disegno o modello è nuovo se “<em>nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima”. La norma precisa, poi, che “i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti</em>” (art. 32 C.P.I).<br />
Quanto al requisito del carattere individuale, l’art. 33 C.P.I. stabilisce che il disegno o modello ne è in possesso “<em>se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima</em>”. La dottrina dominante ritiene che il carattere individuale debba essere inteso come carattere distintivo con riferimento al cosiddetto utilizzatore informato e non al consumatore medio.<br />
Quanto all’ultimo dei requisiti richiesti, la liceità, come intuibile, non si può procedere con la registrazione se il disegno o modello sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume; in ogni caso, l’art. 33 bis precisa che “<em>il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa</em>”.<br />
E’opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 35 del citato Codice, anche le parti staccate di un prodotto più complesso sono registrabili come disegni e modelli; infatti “<em>il disegno o modello applicato o incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità</em>”.<br />
La registrazione di un disegno e modello ha efficacia quinquennale e può essere prorogata fino ad un massimo di venticinque anni. La legge consente, altresì, il cosiddetto deposito plurimo per una molteplicità di disegni e modelli a condizione, però, che gli stessi debbano essere attuati o incorporati in prodotti appartenenti alla medesima classe merceologica.<br />
Nei prossimi scritti affronteremo la tutela del design comunitario, registrato e di fatto, nonché della cosiddetta tutela d’autore.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong><br />
<strong>Claudia Colacione</strong></p>
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		<title>TUTELA DELLA CREATIVITÀ</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/tutela-diritto-autore-designer-autoproduttori/</link>
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		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 23:00:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/tutela-diritto-autore-designer-autoproduttori/">TUTELA DELLA CREATIVITÀ</a><br />
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<p>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO Design Artigianale presenta la nuova web series dell&#8217;approfondimento Brevetti. Un appuntamento nel corso del quale verranno illustrati, con specifici focus, i temi salienti legati alle tematiche della tutela della proprietà intellettuale e del diritto d&#8217;autore. Argomenti che, soprattutto per le piccole e medie realtà imprenditoriali, nelle quale è possibile classificare [&#8230;]</p>
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<p style="font-size: 25px; text-align: left;"><span style="color: #003366;"><strong>APPROFONDIMENTO SUI BREVETTI CON L&#8217;ESPERTO</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Design Artigianale presenta la nuova <strong>web series</strong> dell&#8217;approfondimento Brevetti. Un appuntamento nel corso del quale verranno illustrati, con specifici focus, i temi salienti legati alle tematiche della tutela della proprietà intellettuale e del diritto d&#8217;autore. Argomenti che, soprattutto per le piccole e medie realtà imprenditoriali, nelle quale è possibile classificare l&#8217;<a href="https://www.designartigianale.it/chi-ne-parla/">universo dell&#8217;autoproduzione</a>, costituiscono un importante asset da coltivare.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela sia dei beni immateriali come <strong>marchi, brevetti e disegni</strong> che del know-how di un processo, conferiscono un maggior potenziale al brand aziendale, ma ancor più a quello del design autoprodotto perché ne completa il valore innovativo. L&#8217;approfondimento mira anche ad accrescere la consapevolezza dei consumatore sul valore insito al <strong>prodotto cosiddetto &#8220;registrato&#8221;</strong>, perché le idee miglior meritano di essere protette!<br />
Far conoscere il valore dell&#8217;<strong>attività creativa</strong> è un elemento centrale nella comunicazione del prodotto e della sua storia perché rafforzano la posizione del brand in un mercato sempre più competitivo. Concetti come <strong>novità, carattere individuale, carattere creativo, valore artistico e primogenitura</strong> devono diventare concetti familiari a chi investe in ricerca, sviluppo ed innovazione.<br />
Il nuovo modello di business D2C, ovvero designer-to-consumer, sta portando i creativi a diventare sempre più produttori di se stessi, ma anche a creare un nuovo rapporto tra consumatore e prodotto. Inoltre, dietro i consumatori ci sono spesso delle community esigenti che non si accontentano di comprare un semplice prodotto.</p>
<p><strong><a href="https://www.designartigianale.it/pietro-ilardi/">Pietro Ilardi</a></strong></p>
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		<title>PIETRO ILARDI</title>
		<link>https://www.designartigianale.it/avvocato-ilardi-tutela-marchio-autoproduzione/</link>
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		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/avvocato-ilardi-tutela-marchio-autoproduzione/">PIETRO ILARDI</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
<p>Lo Studio Legale Ilardi nasce nel 2010 da una mia iniziativa, dopo aver maturato una significativa esperienza in un noto studio della capitale. Il mio principale obiettivo è stato, fin dall’inizio, offrire un&#8217;assistenza dinamica ed avanzata e, allo stesso tempo, mantenere un rapporto diretto e personale con la clientela che mi consentisse di essere più [&#8230;]</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/avvocato-ilardi-tutela-marchio-autoproduzione/">PIETRO ILARDI</a><br />
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/avvocato-ilardi-tutela-marchio-autoproduzione/">PIETRO ILARDI</a><br />
<a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it">DESIGN ARTIGIANALE</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo <strong>Studio Legale Ilardi</strong> nasce nel 2010 da una mia iniziativa, dopo aver maturato una significativa esperienza in un noto studio della capitale. Il mio principale obiettivo è stato, fin dall’inizio, offrire un&#8217;assistenza dinamica ed avanzata e, allo stesso tempo, mantenere un rapporto diretto e personale con la clientela che mi consentisse di essere più vicino alle diverse esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attività dello studio si colloca nell’ambito del <strong>diritto civile e commerciale</strong>, con particolare attenzione alle problematiche relative alla tutela dei diritti e delle privative industriali, alla tutela offerta dal diritto d’autore, alla tutela della privacy e del trattamento dei dati personali.<br />
La mia partecipazione ad A.I.P.P.I. (Association Internationale pur la Protection de la Propriétè Industrielle), nonché il mio ruolo di consulente legale IP (Intellectual Property) Italia-Cina presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, in materia di diritto d’autore, presso l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, mi consentono di essere sempre attento alle problematiche attualmente legate alla <strong>tutela del marchio</strong>, dell’industrial design, dei brevetti, del know-how e del segreto aziendale e del diritto d’autore.<br />
In un momento storico in cui le “forme” ed i “loghi” dei prodotti assumono un’importanza fondamentale nel determinare il loro successo, ritengo che, al fine di affrontare al meglio i problemi di tutela dei diritti emergenti, la migliore arma sia coniugare il rigore scientifico offerto dal complesso schema normativo, a livello nazionale ed internazionale, e il contatto continuo con gli operatori del settore, in particolare i<a href="https://www.designartigianale.it/chi-ne-parla/"> designers </a>e gli architetti.<br />
Solo una preventiva conoscenza e tutela dei diritti di proprietà intellettuale potrà effettivamente porre al riparo gli operatori del settore da spiacevoli conseguenze.<br />
Ciò, ancor più, nell’ambito del <strong>design autoprodotto</strong> che, inevitabilmente, prevede un maggior impegno e coinvolgimento dell’ “autore” a partire dalla fase di progettazione sino alla realizzazione, produzione e commercializzazione del prodotto.</p>
<p>Visita <a title="il sito di Pietro" href="https://www.studiolegaleilardi.it/" target="_blank">il sito internet di Pietro</a></p>
<p><a rel="nofollow" href="https://www.designartigianale.it/avvocato-ilardi-tutela-marchio-autoproduzione/">PIETRO ILARDI</a><br />
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